Art. 4.

      1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la riliquidazione dell'indennità di buonuscita con l'inclusione delle indennità di cui all'articolo 1 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti.
      2. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

 

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